STATUTO - REGOLAMENTO - NORME ASSOCIATIVE
SWEET HEART - DOLCE CUORE ODV TRIESTE
STATUTO
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Costituzione - Sede Art. 1 È costituita con Sede in Trieste, Via Massimo D’Azeglio 21/c, nel rispetto del Decreto Legge del 3 luglio 2017 n.117 e s.m.I., del Codice Civile e della normativa in materia del Terzo Settore l’Associazione denominato: “Sweet Heart - Dolce Cuore ODV” in seguito denominata “Associazione”. L’Associazione, non lucrativa e di utilità sociale, è apartitica, apolitica e aconfessionale. Userà la locuzione Organizzazione di Volontariato, ovvero l'acronimo "ODV” in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello Statuto, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Art. 2 L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 e s.m.l. e delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Organo di Amministrazione, di seguito indicata con l’acronimo ODA può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi; esso costituisce la regola fondamentale per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione. Art. 3 Scopi L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dei volontari associati di cui all'art. 5 comma 1 lettera a, lettera b e lettera i del D. Lgs. 117/17:
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’impegno è quello di:
L’Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Art. 4 Soci Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge. Norme per l’ammissione Possono essere associate le persone fisiche, altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere: - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Quest’ultima delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Tutti i Soci, hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:
Hanno il dovere di:
Perdita della qualifica di Socio Oltre che nei casi previsti dalla legge l'Organo di Amministrazione può escludere, con provvedimento motivato, il Socio che, senza giustificato motivo, non adempia agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione procurandone grave nocumento o si renda moroso nel pagamento dei canoni sociali. Le deliberazioni prese dall'Organo di Amministrazione a norma del presente articolo devono essere comunicate all'interessato, il quale può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all’ Organo di Controllo. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Art. 5 Sostenitori Sostenitori sono coloro che intendono aiutare l’ODV con un contributo annuale. Hanno il diritto di:
Hanno il dovere di:
Si perde la qualifica di sostenitore per il mancato versamento del contributo annuale.
Art. 6 Organi sociali a) L’Assemblea. b) Organo amministrativo. c) Presidente. d) Organo di Controllo e Revisione. Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive.
Art. 7 Assemblee L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria. L’assemblea è costituita dai Soci dell'Associazione, iscritti nel libro dei Soci e in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare un massimo di tre Soci con delega scritta. L’assemblea è presieduta da persona nominata a Presidente dai convenuti all’assemblea stessa. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà valida qualunque sia l'argomento da trattare:
Art. 8 Assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione e dall’Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno mediante avviso scritto da inviare quindici giorni prima del giorno fissato e contenente la data, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. A piè pagina risulterà l’eventuale delega di rappresentanza. Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita al recapito risultante dai libri dei soci e dei sostenitori e/o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione e nelle sedi in cui viene svolta l’attività associativa. L’assemblea è inoltre convocata dall’Organo di Amministrazione quando lo ritiene opportuno o quando lo prevede il Regolamento. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle assemblee viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede nel libro delle assemblee. I compiti dell’assemblea sono:
Art. 9 Assemblea straordinaria L'Assemblea straordinaria può essere convocata, ogni qual volta l’Organo di Amministrazione lo ritenga utile all'Associazione, nonché per la trattazione di argomenti che la legge attribuisce alla medesima:
Si applicano le stesse modalità di comunicazione delle assemblee ordinarie.
Art. 10 Organo di amministrazione - ODA L'Organo di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente. L' Organo di Amministrazione è composto da un minimo di cinque membri. È data facoltà all’Organo di Amministrazione proporre un numero superiore all’Assemblea dei Soci. Dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Nella prima riunione dell'Organo di Amministrazione, presieduta dal Socio più anziano, vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Gli incarichi distribuiti non sono cumulabili. L’Organo di Amministrazione ha facoltà di cooptare nello stesso, Soci che per particolari attività possono coadiuvarlo. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri. Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e le delibere sono votate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi. A parità di voti, prevale il voto, del Presidente. Nel caso di non giustificata assenza di un membro in tre riunioni di seguito, l’Organo di Amministrazione può deliberare a maggioranza dei suoi componenti, sentito il parere dell’Organo di Controllo, di dichiarare la decadenza dalla carica del Consigliere assente. La proposta va notificata all'interessato. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione:
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. come da normativa di legge. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L' Organo di Amministrazione può rilasciare, con maggioranza semplice dei Consiglieri in carica, delega al Presidente e ad altri esponenti del Consiglio medesimo per l'espletamento di atti di ordinaria amministrazione, allo scopo di agevolarne l'attuazione. Le deleghe devono indicare dettagliatamente i limiti sia di competenza che di tempo, dei poteri che vengono delegati. Il delegatario deve rendere conto all’Organo di Amministrazione degli atti compiuti almeno ogni tre mesi. L’ Organo di Amministrazione può revocare le deleghe rilasciate, con maggioranza di due terzi dei Consiglieri in carica. I poteri indicati nel presente articolo durano comunque fino al rinnovo delle cariche. Da tale data e fino al passaggio delle consegne ai Consiglieri neoeletti, l'Organo di Amministrazione uscente potrà compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione o di comprovata urgenza. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere uscenti, nonché gli altri Consiglieri con incarichi particolari, dovranno incontrarsi con i nuovi Consiglieri con uguale incarico, non appena designati, per effettuare il passaggio delle consegne, compilando apposito verbale entro trenta giorni dalla designazione di questi ultimi. Tale norma è applicabile anche in caso di dimissioni di un componente durante il triennio. Art. 11 Il Presidente Il Presidente dell’Organo di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano l’Associazione all'esterno e presso tutte le Amministrazioni. Dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Il Presidente dell’ODA ha facoltà di delegare la rappresentanza legale a membri dell’ODA specificandone i limiti temporali e di competenza. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione delle nuove cariche sociali. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta. In sua assenza lo sostituisce il Vicepresidente. Il Presidente altresì coordina l'attività dei Consiglieri, promuovendo l'unità di indirizzo, ed esercita i poteri delegatigli dall’ Organo di Amministrazione. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea annuale, il Presidente predispone le relazioni morale e finanziaria dell'esercizio precedente nonché il programma ed il bilancio preventivo per l'attività da svolgere nell'anno successivo, sempreché non siano in scadenza le cariche sociali. L'Organo di Amministrazione li esamina, approva a maggioranza semplice eventuali modifiche, e ne approva il testo definitivo da presentare all'Assemblea dei Soci. La relazione finanziaria e il bilancio preventivo dovranno essere distribuiti in copia o illustrati con slide ai Soci che intervengono all'Assemblea. II Segretario provvederà alla stesura dei verbali, nonché alla regolare tenuta dei libri sociali ed al disbrigo degli atti sociali. Qualora debbano aver luogo le elezioni delle cariche sociali, il Segretario provvede a predispone entro il quindicesimo giorno precedente alle stesse, l'elenco aggiornato dei Soci aventi diritto al voto.
Art. 12 l’Organo di Controllo
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina dell’Organo di Controllo. Non sussistendo i presupposti per la nomina dell’Organo di Controllo, è data facoltà all’Assemblea dei Soci di eleggerne uno fissandone i compiti.
Art. 13 Il Revisore Legale dei Conti
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti. Non sussistendo i presupposti per la nomina del revisore legale dei conti, è data facoltà all’Assemblea dei Soci di eleggere, fissandone i compiti, un organismo di verifica contabile affiancandolo al Tesoriere. Art. 14 Libri sociali L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
Art. 15 Risorse economiche L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Art. 16 Beni I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili collocati nella sede dell’Associazione e nelle sedi in cui svolge le attività sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e che può essere consultato dai Soci. Art. 17 Divieto di distribuzione degli utili L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 18 Bilancio L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, è redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. L'Organo di Amministrazione provvederà alla compilazione del bilancio sociale.
Art. 19 Bilancio sociale È redatto nei casi e modi previsti all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 20 Convenzioni Le convenzioni tra l'Associazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione. Art. 21 Personale retribuito L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
Art. 22 Responsabilità e assicurazione degli associati volontari Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. Art. 23 Responsabilità dell’Associazione Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. Art. 24 Assicurazione dell'Associazione L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni da responsabilità contrattuale e extra contrattuale dell'Associazione. Art. 25 Devoluzione del patrimonio In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. Art. 26 Disposizioni Generali Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Art. 27 Norma transitoria Tutti gli adempimenti legati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUTS medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.lgs. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Presidente: Domenico Bonifacio Il segretario: Bruno Brait
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